Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce e promuove le attività e le terapie assistite dagli animali domestici, ne individua gli obiettivi e gli ambiti di applicazione, ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con le terapie tradizionali. La presente legge promuove e sviluppa progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento di animali nel trattamento dei disagi sociali e relazionali dell'uomo. La presente legge favorisce altresì la presenza nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e geriatria, alle case di riposo e alle residenze sanitarie assistite, nei centri di pet-therapy abilitati nonché presso le persone inserite in programmi di assistenza domiciliare integrata, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. L'impiego degli animali in attività e terapie assistite deve rispettare e favorire il loro benessere e le loro attitudini.